TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Delega al Governo per il riordino della normativa sulla tassazione dei redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento dei tributi erariali, sul sistema estimativo del catasto fabbricati, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.

Deleghe al Governo per la modifica delle normative in materia di redditi di capitale, di riscossione, di accertamento, di catasto dei fabbricati e di imposta di registro, per l'introduzione di detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'abitazione principale, nonché per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali. Norme concernenti la gestione di crediti e beni derivanti dalle attività di giustizia.

Art. 5.
(Delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali).

Art. 7.
(Delega per il riassetto delle disposizioni tributarie statali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti testi unici di riordino e revisione delle disposizioni legislative vigenti, sostanziali, processuali e procedimentali, in materia di tributi statali, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) uniformità della disciplina degli elementi essenziali dell'obbligazione fiscale e delle norme generali in materia di dichiarazioni, di accertamento, di riscossione e di applicazione delle sanzioni;

          a) identica;

          b) semplificazione e chiarezza del linguaggio normativo utilizzato nella redazione dei testi unici;

          b) identica;

          c) organicità e coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni raccolte in ciascun testo unico;

          c) identica;

          d) adeguamento della normativa vigente alle previsioni della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

          d) identica;

          e) adeguamento della normativa vigente al diritto comunitario primario e derivato, nonché alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;

          e) identica;

          f) previsione del divieto dell'applicazione analogica delle norme tributarie che stabiliscono il presupposto e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

          f) identica;


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          g) semplificazione amministrativa degli adempimenti fiscali a carico del contribuente, ferma restando la normativa che consente di disciplinare gli adempimenti fiscali con regolamenti e atti amministrativi generali;           g) identica;

          h) applicazione all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione finanziaria del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

          h) identica;

          i) coordinamento con le disposizioni degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione;

          i) identica;

          l) abrogazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro efficacia o siano prive di contenuto normativo o siano comunque obsolete;

          l) identica;

          m) espressa indicazione delle disposizioni abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei testi unici o nei differenti termini da questi stabiliti.

          m) identica.